Art. 3.
(Cabina di regia per gli interventi in materia di sanità nel Mezzogiorno).

      1. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituita, presso il Ministero della salute, la Cabina di regia per gli interventi in materia di

 

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sanità nel Mezzogiorno, di seguito denominata «Cabina».
      2. La Cabina è costituita dal Ministro della salute, che la presiede, dal Ministro dell'economia e delle finanze, dal Ministro dell'università e della ricerca, dal Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, o da loro rappresentanti, da tre membri nominati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ed è integrata dalla presenza di esperti della pubblica amministrazione, del mondo medico, accademico e scientifico.
      3. Compito della Cabina è garantire l'efficace coordinamento degli interventi in materia di sanità nelle regioni meridionali nonché di valutare e verificare la realizzazione dei progetti monitorandone i risultati sul territorio.
      4. La Cabina si avvale di un Ufficio speciale per la sanità nel Mezzogiorno, istituito nell'ambito del nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, di cui all'articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144.